Descrizione
Considerato che è pratica comune quella dell'abbruciamento del materiale vegetale per lo smaltimento dello stesso, che con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature si potrebbe verificare il rischio di incendi, si informa la cittadinanza che il comune di Magnano in Riviera prevede, nel Regolamento di Polizia Rurale, le seguenti regole da rispettare:
Art. 28 Accensione di fuochi nei fondi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente.
3. È esclusa dal divieto del presente articolo l’accensione di fuochi finalizzata:
• alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all’addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata;
• per perpetuare nel tempo le tradizioni locali dei fuochi epifanici, preventivamente autorizzati dal Sindaco ed alle condizioni previste dal comma 3 del successivo art. 29.
Art. 29 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo a fini fitosanitari ed agronomici
1. L’abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso per fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall’Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente;
2. L’abbruciamento di materiale vegetale, quali arbusti, rovi, piante infestanti ed altro, è ammesso affinché questi non possano disperdere i propri semi, spore o porzioni vegetali auto propaganti, nei fondi coltivati a danno delle colture ovvero, a causa di ciò, implementare l’utilizzo indiscriminato di prodotti fitosanitari per la loro eliminazione, così come per conferire al terreno, attraverso le ceneri quale residuo della combustione, importanti elementi ammendanti (fosforo, potassio ed altri).
3. L’abbruciamento di materiale vegetale in ogni caso dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose ovvero alle seguenti condizioni:
a) I residui vegetali dovranno essere convenientemente asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare propagazione di fumi molesti;
b) Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 20m dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
c) Il fuoco dovrà essere acceso nell’area di proprietà.
d) Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
e) Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti 7.00÷20.00, e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
f) Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
g) Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
4. Fatto salvo l’obbligo di acquisire l’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l’accumulo del materiale vegetale infetto, l’abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.
5. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977 n° 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi.