Descrizione
IL SINDACO COMUNICA
1. La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato può essere effettuata fino a 4 capi all’anno per nucleo familiare. Non è prevista l’autorizzazione comunale né l’ispezione veterinaria sistematica, a condizione che il privato notifichi l’avvio delle attività , almeno 3 giorni feriali prima della macellazione, al Servizio Veterinario, per l’espletamento della vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla destinazione delle carni e dei prodotti derivati. 2. Le comunicazioni devono essere inoltrate al SERVIZIO VETERINARIO dell’Azienda Sanitaria competente per il territorio con la compilazione dell’apposito modello di notifica che potrà essere: consegnato direttamente all'ufficio protocollo del comune; inviato via e-mail a protocollo@comune.magnanoinriviera.ud.it o via PEC protocollo@pec.comune.magnanoinriviera.ud.it; almeno tre giorni prima della macellazione stessa, specificando l’ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare nonché il nominativo del norcino. 3. Nel caso in cui non si sia ottemperato in tempo utile alla disposizione del precedente punto e oltre il limite di 4 suini all’anno la macellazione è consentita unicamente presso macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/04. 4. E’ vietata la lavorazioni delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Reg. 852/04 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria. 5. E’ vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e 1° gennaio. 6. E’ vietata la immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato. 7. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie. 8. Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, l’operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni dell’art. 10 del Regolamento CE 1099/2009. 9. Deve essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative di cui alla DGR 2017/2021, nonché dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti. 10. Si raccomanda di limitare il numero di persone addette alle lavorazioni, avendo, altresì, cura di evitare l’ingresso presso il proprio stabilimento, ancorché familiare, di personale estraneo. Tutto il personale coinvolto sarà tenuto a rispettare le corrette prassi igieniche (e.g. lavarsi accuratamente le mani e cambiarsi il vestiario, incluse le calzature). Si raccomanda, altresì, di evitare che gli operatori (e.g. norcini) addetti alle operazioni di macellazione e lavorazione carni accedano nei giorni precedenti e soprattutto nei giorni successivi ad altri allevamenti suini, con particolare riferimento agli allevamenti industriali. 11. Per l’intervento del veterinario ufficiale, nell’ambito dell’attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell’esame per la ricerca delle trichine non è previsto il versamento di alcun importo. 12. Solo nel caso in cui sia richiesta dal norcino in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (non salute) dell’animale prima dello stordimento oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomo-patologici rinvenuti, la visita ispettiva veterinaria è previsto il pagamento dei diritti sanitari, secondo tariffa a tempo come da D. Lgs. 32/2021.