Quando i cittadini firmano:
• per accettare una candidatura elettorale;
• per presentare una lista di candidati alle elezioni;
• per sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare o una proposta di referendum nazionale regionale o locale.
La legge attribuisce la facoltà di autenticare le firme elettorali a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.